“ASSOCIAZIONE ASSISI PAX INTERNATIONAL”
STATUTO
DENOMINAZIONE – SEDE – FINALITA’
ART. 1) E’ costituita l’Associazione denominata “ASSISI PAX INTERNATIONAL”.
ART. 2) L’Associazione ha sede legale in Assisi (PG) presso il Convento di Chiesa Nuova ed ha durata illimitata.
ART. 3) L’Associazione è apolitica e non ha fini di lucro.
ART. 4) L’Associazione si pone come scopo statutario ed attività istituzionale quello di rispondere ad una esigenza di chiarezza e di operatività riguardo al problema della diffusione della Pace nel mondo, mediante un cammino culturale appropriato e la creazione in Assisi di un luogo dove si possa fare esperienza di Civiltà di Pace e dove si possano studiare e mettere in pratica i progetti necessari al suo raggiungimento.
L’Associazione si adopererà ad insegnare e diffondere una metodologia di Pace secondo il progetto di Padre GianMaria Polidoro, francescano, promuovendo studi, biblioteche, ricerche, incontri ad ogni livello e convegni che possano aiutare ad instaurare una pacifica convivenza tra gli uomini.
ART. 5) L’Associazione intende attuare concretamente i propri scopi soprattutto attraverso quegli strumenti tradizionali od innovativi (dalla scuola, agli incontri, ai convegni, all’uso di internet, ecc.) atti alla promozione di una cultura di pace e di una metodologia di pace. Ugualmente l’Associazione intende offrire quegli aiuti anche economici, validi per la promozione umana dei singoli e delle società siano essi italiani o stranieri. Pertanto rientrano nell’attività dell’Associazione, incontri, convegni, sponsorizzazioni, borse di studio e quant’altro faciliti la comprensione della pace, senza escludere la possibilità di operare mediazioni di pace ai vari livelli possibili. L’Associazione, inoltre, intende promuovere la cultura ecologica nelle sue svariate forme poiché ritiene l’ecologia (che indica come “pace con il creato”) parte importante del discorso sulla pace.
SOCI
ART. 6) Possono far parte dell’Associazione tutti i cittadini italiani o stranieri ed i soggetti di diritto, pubblici o privati, che condividendo le finalità del presente Statuto, intendono partecipare alle attività dell’Associazione per il raggiungimento delle stesse.
ART. 7) I soci si distinguono in Fondatori, Onorari ed Ordinari:
– i soci “Fondatori” sono coloro che hanno costituito l’Associazione o ammessi a tale qualifica dal Consiglio Direttivo;
– i soci “Onorari” sono tutti coloro che vengono ammessi o nominati con tale qualifica per particolari meriti valutati dal Consiglio Direttivo in considerazione degli scopi associativi. Possono far parte degli organi associativi, e possono essere esentati dal pagamento dei contributi associativi;
– i soci “Ordinari” sono quelli che verranno ammessi in qualità di associati senza imputazione alla categoria dei Fondatori od Onorari.
La distinzione di denominazione è posta per fini esclusivamente interni all’Associazione e non comporta nessuna differenziazione nel rapporto associativo; tutti gli associati hanno infatti eguali diritti.
ART. 8) Per essere ammessi a socio Ordinario è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all’Associazione con l’osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:
– indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza e professione;
– dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.
E’ compito del Presidente o del Segretario accogliere provvisoriamente le domande suddette fino a ratifica operata dalla decisione del Consiglio Direttivo successivo.
In caso di non ammissione l’interessato potrà presentare ricorso, entro trenta giorni dalla delibera o dalla decisione del Consiglio Direttivo, all’Assemblea Ordinaria la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.
ART. 9) Il rapporto associativo è disciplinato in modo uniforme per tutti gli associati e uniformi sono le modalità associative che sono volte a garantire l’effettività del rapporto associativo medesimo. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. Non sono pertanto ammesse iscrizioni temporalmente limitative dei diritti e doveri e strumentalmente connesse a singole attività.
ART. 10) L’adesione all’Associazione comporta il diritto di voto nell’assemblea per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
ART. 11) I soci hanno diritto a ricevere all’atto dell’ammissione, la tessera sociale o altro documento-ricevuta di validità un anno, di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e provvidenze attuate dall’Associazione.
ART. 12) I soci, successivamente all’ammissione, se intendono permanere nell’Associazione, sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione da versare entro il primo semestre dell’anno, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all’osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali. I soci sono tenuti inoltre al pagamento di eventuali modeste quote straordinarie ad integrazione del fondo sociale stabilite dal Consiglio Direttivo.
ART. 13) I soci perdono la loro qualifica per i seguenti motivi:
– quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, agli eventuali Regolamenti Interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
– quando si rendano morosi o inadempienti nel pagamento delle quote sociali;
– quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’Associazione.
Eventuali esclusioni, qualora si rendessero necessarie od opportune, sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. L’esclusione ha effetto dal giorno della notifica all’interessato del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l’esclusione sia stata deliberata.
Nel caso l’escluso non condivida le ragioni dell’esclusione egli può adire all’assemblea Ordinaria di cui al presente Statuto; in tal caso l’efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino al pronunciamento dell’Assemblea stessa.
I soci esclusi per morosità potranno essere riammessi pagando la relativa quota di iscrizione o annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
ART. 14) Gli organi dell’Associazione sono:
– L’Assemblea dei Soci;
– Il Consiglio Direttivo;
– Il Presidente del Consiglio Direttivo;
– Il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
– Il Presidente Onorario (figura facoltativa);
– Il Segretario;
– L’Economo;
– Il Collegio dei Revisori dei conti (organo facoltativo).
ART. 15) All’Assemblea sovrana dei soci spettano i seguenti compiti:
– discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
– eleggere i membri del Consiglio Direttivo e degli altri organi dell’Associazione;
– approvare le linee generali del programma di attività dell’Associazione;
– deliberare sullo scioglimento dell’Associazione;
– deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto associativo;
– deliberare su ogni argomento ordinario e straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo e dagli altri organi dell’Associazione.
Essa, composta da tutti i soci, per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione, può essere ordinaria o straordinaria.
La comunicazione della convocazione deve essere effettuata con avviso consultabile sul sito ufficiale dell’Associazione o affisso nei locali dell’Associazione o mediante comunicazione scritta da spedire (anche tramite fax o e-mail) o consegnare a mano anche ai membri del Consiglio Direttivo ed ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti, se esistente, almeno dieci giorni prima della riunione contenente i punti all’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo dell’Assemblea, nonché la data, l’ora ed il luogo dell’eventuale Assemblea di seconda convocazione.
ART. 16) L’Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta all’anno.
Essa, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o dalla persona di volta in volta all’uopo nominata, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante:
– approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale;
– approva entro il 30 aprile il bilancio consuntivo dell’anno sociale precedente;
– delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione per l’anno sociale.
Le delibere assembleari, vengono debitamente trascritte nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci. Nelle deliberazioni che dovessero riguardare la loro responsabilità, i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.
ART. 17) L’Assemblea Straordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante è convocata:
– tutte le volte che il Consiglio Direttivo o il suo Presidente lo ritengano necessario;
– ogni qualvolta ne faccia motivata richiesta almeno la metà degli associati.
Essa, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante:
– delibera sullo scioglimento dell’Associazione;
– delibera sulle proposte di modifica dello Statuto sociale;
– delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
Le delibere assembleari, vengono debitamente trascritte nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci.
ART. 18) In prima convocazione l’Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno, salvo i casi in cui lo Statuto non preveda espressamente maggioranze diverse.
In seconda convocazione l’Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno, salvo i casi in cui lo Statuto non preveda espressamente maggioranze diverse; la seconda convocazione può avere luogo anche nello stesso giorno della prima convocazione.
ART. 19) In prima convocazione l’Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno.
In seconda convocazione l’Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno; la seconda convocazione può avere luogo anche nello stesso giorno della prima convocazione.
ART. 20) Le votazioni, compresa quella relativa all’elezione delle cariche sociali, possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto.
Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all’articolo 2532, secondo comma, del codice civile.
ART. 21) Il Consiglio Direttivo:
– redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea dei soci;
– cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
– redige i bilanci da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro il 30 aprile o, quando particolari esigenze lo richiedono, entro il 30 giugno di ogni anno;
– stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale;
– verifica i requisiti per essere ammessi all’associazione;
– delibera circa la perdita di qualifica dei soci;
– determina l’ammontare delle quote annue associative, delle eventuali quote straordinarie e le modalità di versamento;
– delibera sull’adesione e partecipazione dell’Associazione ad Enti ed Istituzioni pubbliche e private che interessano l’attività dell’Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i consiglieri;
– svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.
ART. 22) Il Consiglio Direttivo, è composto da un numero minimo di 3 (tre) ad un numero massimo di 9 (nove) consiglieri eletti dall’Assemblea Ordinaria fra i soci, e resta in carica per 3 (tre) anni. I membri del Consiglio sono rieleggibili.
Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e l’Economo. Queste ultime due funzioni possono essere eseguite anche da un unico consigliere. In caso di dimissioni, decadenza o mancanza dovuta a causa di morte di uno o più dei componenti il Consiglio, prima della scadenza del mandato, lo stesso organo collegiale procederà con i Consiglieri rimasti in carica sino alla successiva Assemblea dei soci che procederà a sostituire il componente o i componenti dimessisi o venuti a mancare. Solo nel caso di dimissioni, decadenza o mancanza della maggioranza dei consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo decade e, senza indugio, deve provvedersi a convocare l’Assemblea ordinaria dei soci per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
ART. 23) Ai fini delle successive elezioni del Consiglio Direttivo, il Presidente dello stesso comunica almeno un mese prima, mediante avviso consultabile sul sito internet dell’Associazione o mediante e-mail o affissione presso la sede sociale dell’Associazione o comunicazione scritta da spedire, anche tramite fax o recapitare a mano agli associati, la scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. Ogni associato, facendone espressa richiesta, ha diritto di essere iscritto nella lista elettorale.
ART. 24) Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o almeno due dei propri componenti lo ritengano necessario ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.
Le riunioni del Consiglio Direttivo vengono indette dal Presidente con preavviso di almeno otto giorni mediante avviso consultabile sul sito internet dell’Associazione o mediante e-mail o affissione presso la sede sociale dell’Associazione o comunicazione scritta da spedire, anche tramite fax o recapitare a mano ai singoli membri del Consiglio stesso.
Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.
Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. In caso di parità nelle deliberazioni prevale il voto del Presidente.
Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo decade dall’incarico.
In merito all’ammissione dei soci di cui al precedente art. 8 e, quando particolari esigenze lo richiedono, le decisioni del Consiglio Direttivo possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dai Consiglieri devono risultare con chiarezza l’argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.
ART. 25) Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell’Associazione e la firma sociale.
Egli presiede e convoca l’Assemblea Ordinaria ed il Consiglio Direttivo e sovraintende alla gestione amministrativa ed economica dell’Associazione.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.
ART. 26) Il Presidente Onorario è figura facoltativa. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto e può ricevere dallo stesso Consiglio compiti di rappresentanza dell’Associazione, anche limitatamente a specifiche iniziative.
ART. 27) Al Segretario compete la tenuta del Libro dei soci, recapita o fa recapitare gli avvisi delle riunioni ai consiglieri, cura la corrispondenza, tiene l’archivio dell’Associazione ed è responsabile del tesseramento e della riscossione delle quote associative.
ART. 28) All’Economo compete l’aggiornamento della contabilità e dei registri contabili; cura i rapporti con gli Istituti Bancari e Postali ed esegue i pagamenti su ordine del Presidente del Consiglio Direttivo o del Segretario.
ART. 29) Il Collegio dei Sindaci Revisori, è un organo facoltativo che, può essere nominato dall’Assemblea dei soci. Qualora nominato si compone di 3 membri effettivi.
Il Collegio dei Sindaci Revisori elegge, nella sua prima riunione, un Presidente che convoca e presiede le riunioni.
Il Collegio dei Sindaci Revisori:
– controlla l’amministrazione dell’Associazione;
– vigila sull’osservanza delle leggi del presente Statuto;
– accerta la regolare tenuta della contabilità e dei libri contabili e sociali e della loro corrispondenza al bilancio.
Il Collegio dei Sindaci Revisori può, nell’ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo. I Sindaci Revisori durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.
PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE
ART. 30) Il fondo patrimoniale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito:
– dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione;
– dai contributi annuali (quote associative) e straordinari (eventuali quote aggiuntive per il pagamento di corrispettivi specifici e/o liberalità) degli associati;
– dai contributi, erogazioni e lasciti diversi di pubbliche amministrazioni, enti in genere, istituti di credito e privati;
– da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall’Associazione per il perseguimento o il supporto dell’attività istituzionale.
ART. 31) Le somme versate per le quote annuali di adesione all’Associazione non sono rimborsabili in nessun caso. Queste sono altresì intrasmissibili.
RENDICONTO ECONOMICO – FINANZIARIO
ART. 32) Il rendiconto economico – finanziario dell’Associazione, comprendente l’esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentun dicembre di ogni anno, deve informare circa la situazione economica e finanziaria dell’associazione, con separata indicazione dell’attività commerciale eventualmente posta in essere accanto all’attività istituzionale. Ciò anche attraverso una eventuale separata relazione a questo allegata.
Il rendiconto economico – finanziario deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all’Assemblea per la sua approvazione entro il 30 aprile o, quando particolari esigenze lo richiedono entro il 30 giugno, dell’anno successivo e da questa approvato in sede di riunione ordinaria.
ART. 33) All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.
L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
ART. 34) Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberata dall’Assemblea Straordinaria dei soci nel rispetto dei quorum previsti al precedente art. 19.
ART. 35) In caso di scioglimento l’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.
Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell’Associazione, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 36) Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia